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Il diritto d’autore

È noto come la legge sul diritto d’autore (n. 633/41, aggiornata dalla 248/2000) intenda tutelare l’atto della creazione delle opere di ingegno quale “particolare espressione di lavoro intellettuale” (art. 6 l.d.a.): l’opera dell’ingegno è pertanto protetta sin dal momento della sua creazione, né è necessaria alcuna attività supplemementare per ottenere tale protezione.

All’autore spettano diritti di natura morale (paternità, ecc.), che sono inalienabili e illimitati nel tempo, e di utilizzazione economica, che durano sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Il diritto di riproduzione

Il diritto di riproduzione (cioè quello di moltiplicare la diffusione dell’opera attraverso la copia) è attribuito in via esclusiva all’autore che può cederlo a terzi attraverso il contratto di edizione per le stampe. È da considerarsi libera la riproduzione di singole opere nei limiti del 15% del totale del volume se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo analogo; per tale riproduzione, all’autore e agli editori spetta una compenso corrisposto dal centro di riproduzione (art. 68 l.d.a.); tuttavia, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani per scopi di critica, di discussione o anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tale finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore (art. 70 l.d.a.). Nelle antologie di uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento della legge, che deve stabilire le modalità per la determinazione del compenso. In ogni caso, il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e dell’eventuale traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.

Norme sulla stampa

In base alla l. 8 febbraio 1948, n. 47, ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell’editore. All’identità delle indicazioni che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari (art. 2, indicazioni obbligatorie sugli stampati).

Il deposito legale è obbligatorio per tutte le tipografie, che devono consegnare ogni stampato in quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l’officina grafica ed un esemplare alla Procura della Repubblica.

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